Prosegue la nuova rubrica curata dall’Avvocato Antonio Di Vito, dedicata alle sentenze più particolari e sorprendenti della giurisprudenza. Un appuntamento che accompagna il lettore in un viaggio dentro le aule di giustizia, alla scoperta di decisioni e pareri che, per contenuto o per ragionamento, escono dai percorsi più consueti del diritto.

In questi articoli, le domande e le risposte prendono le mosse da pronunce che affrontano temi insoliti per molte ragioni: perché portano in tribunale aspetti apparentemente lontani dal mondo giuridico – come gli spaghetti, il confronto tra un cane e una gallina o il celebre Gabibbo –; perché si spingono su un terreno filosofico, interrogandosi su cosa sia “giusto” prima ancora che “legittimo”; o ancora perché arrivano ad affermare, in modo paradossale, che il processo stesso possa costituire un danno.

Leggi la prima puntata: Il Gabibbo è un plagio?

Seconda puntata: Harry Potter contro Hari Puttar

Terza puntata: Offrire carne macellata illegalmente a un carabiniere per “chiudere un occhio” è reato?

Quarta Puntata: Telefonate anonime con battuta offensiva ispirata da un film: la società cinematografica paga i danni?

Quinta puntata: La moneta appartiene al popolo?

Seste puntata: “Il cliente al bar, al ristorante, in hotel ha il diritto di bere l’acqua dal rubinetto?”

Il processo è un danno?

La domanda sembra paradossale ma la risposta è positiva.

Nel 2012 la Cassazione ha ricordato il “fatto, di comune esperienza, che il processo, di per sé, come intuì un grande giurista, costituisce una pena (e, quindi, un danno) sia in termini economici che di stress emotivo. Il grande giurista in questione è Francesco Carnelutti.

Riconoscere il processo come danno ha permesso alla Cassazione di definire estorsiva la condotta del Signor Tizio che aveva minacciato varie persone di iniziare cause civili per ottenere dei pagamenti non dovuti.

Come titolare di un’impresa, il Signor Tizio emetteva a carico di più soggetti una serie di fatture false per servizi non eseguiti oppure eseguiti solo in minima parte. Create simili fatture, Tizio contattava alcuni studi legali per far recapitare a quei soggetti delle lettere in cui era chiesto il pagamento delle fatture, con l’avviso che altrimenti si sarebbe proceduto “secondo legge”. Le lettere hanno funzionato per qualche vittima che si convinceva a pagare, mentre altri sceglievano di difendersi e di denunciare il Signor Tizio, poi arrestato per estorsione sia consumata che tentata. Non è servito il fatto di aver usato, al posto di metodi brutali, l’annuncio del ricorso alle vie legali per mezzo di avvocati, i quali secondo la Cassazione erano stati indotti a scrivere le lettere e quindi erano ignari della falsità delle fatture.

Le cause minacciate alle vittime non rientravano, come richiede la Costituzione, nel concetto di “giusto processo”: si fondavano su diritti inventati ad arte per ottenere denaro non dovuto. Spiega la Cassazione che “l’ingiustificato coinvolgimento in un’azione legale, già avviata o anche solo prospettata, costituisce – per chiunque sia consapevole dell’ingiustizia della pretesa – una minaccia”. Il processo serviva allora a conseguire un risultato proibito dalla legge, era un mezzo per forzare la volontà delle vittime: “o mi dai quello che non mi spetta o ti faccio causa”.

Visto che il processo è un danno, la Cassazione non ha accolto la difesa del Signor Tizio secondo la quale i presunti debitori non avevano nulla da temere da una causa, perché proprio nella sede del processo potevano dimostrare di non dover pagare o di dover pagare di meno. Era come dire che le vittime erano tenute a fronteggiare la minaccia, smontandola in cause che non dovevano neanche iniziare e che sono sempre fonte di preoccupazioni e spese.

Né il Signor Tizio poteva spiegare la minaccia di far causa invocando il proprio diritto inviolabile di agire in giudizio riconosciuto dalla Costituzione, visto che la minaccia tendeva a pagamenti non dovuti: l’azione processuale sarebbe degradata a strumento illecito. Anche questo è un esempio di “diritti immaginari” creati enunciando un diritto fondamentale senza considerarne il contenuto (come per il “diritto all’acqua” di cui si è scritto in un altro articolo). Esiste certamente il diritto di agire in giudizio, ma estorcere soldi non è la finalità di nessun giudizio.

Si sta naturalmente parlando di un comportamento intenzionale o doloso da parte del Signor Tizio, che sapeva benissimo di aver chiesto soldi non dovuti. Non si trattava di una sua semplice superficialità: altrimenti chi fa causa con imprudenza e poi perde rischierebbe sempre una condanna per tentata estorsione.

In definitiva, preoccupazioni e spese sono fisiologiche in ogni processo e per questo non si fa causa né a cuor leggero, né addirittura pensando che il tribunale sia un’alternativa “pulita” al ricatto.

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