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Domanda: Canone TV, quando ci sono le esenzioni?

Il canone tv è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo; si paga una sola volta all’anno e una sola volta per famiglia anagrafica a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.

Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

Anche i residenti all’estero devono pagare il canone se detengono, in un’abitazione in Italia, un apparecchio televisivo.
Il canone tv viene addebitato direttamente in bolletta dai gestori di fornitura elettrica. Dal 2016, infatti, è stata introdotta la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo in presenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica residenziale. Il canone, quindi, non potrà più essere pagato tramite bollettino postale.
L’importo del canone è pari a 90 euro l’anno.

Canone speciale.
In caso di possesso di apparecchi radio o tv nei locali della propria attività, il canone tv speciale, cioè per gli esercizi pubblici, continuerà a essere pagato con le modalità tradizionali.

Come e quando si paga.
– Addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche.
– Pagamento con modello F24.
– Addebito sulla pensione.
– Pagamento del canone TV da parte dei non residenti in Italia e non titolari di un conto aperto presso Poste Italiane o presso una filiale di una banca situata in Italia.

Casi di esonero.
Sono esonerati dal pagamento del canone gli ultrasettantacinquenni con reddito non superiore a determinate soglie, i diplomatici e militari stranieri e coloro che non detengono un apparecchio televisivo.

Come chiedere l’esonero per gli Ultrasettantacinquenni con reddito basso.
I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare una dichiarazione sostitutiva con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV.

L’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza.

L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 lugliodell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre.

I soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva, se le condizioni di esenzione permangono, possono continuare a beneficiare dell’agevolazione anche nelle annualità successive, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Se, invece, si perdono i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, ad esempio perchè si supera il limite di reddito previsto, è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti (compilazione della sezione II del modello di dichiarazione sostitutiva).

Per rimanere sempre informati su esenzioni, modelli sostitutivi e bonus, rivolgiti alla Sede CAF e Patronato ACLI più vicine a te.

La sede provinciali operano sul territorio negli uffici di Ascoli e San Benedetto:

– Ascoli Piceno – Sede Provinciale
Via III Ottobre, 9 | 63100 Ascoli Piceno
0736 34 19 43 – 0736 78 08 00 – 0736 35 20 77
(digitare TASTO o INTERNO 1)

– San Benedetto del Tronto
Via Mercantini, 22 | 63074 San Benedetto Del Tronto (AP)
0735 78 11 94

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