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Rubrica sentenze curiose a cura dell’Avvocato Di Vito: “Il cliente al bar, al ristorante, in hotel ha il diritto di bere l’acqua dal rubinetto?”

Prosegue la nuova rubrica curata dall’Avvocato Antonio Di Vito, dedicata alle sentenze più particolari e sorprendenti della giurisprudenza. Un appuntamento che accompagna il lettore in un viaggio dentro le aule di giustizia, alla scoperta di decisioni e pareri che, per contenuto o per ragionamento, escono dai percorsi più consueti del diritto.

In questi articoli, le domande e le risposte prendono le mosse da pronunce che affrontano temi insoliti per molte ragioni: perché portano in tribunale aspetti apparentemente lontani dal mondo giuridico – come gli spaghetti, il confronto tra un cane e una gallina o il celebre Gabibbo –; perché si spingono su un terreno filosofico, interrogandosi su cosa sia “giusto” prima ancora che “legittimo”; o ancora perché arrivano ad affermare, in modo paradossale, che il processo stesso possa costituire un danno.

Leggi la prima puntata: Il Gabibbo è un plagio?

Seconda puntata: Harry Potter contro Hari Puttar

Terza puntata: Offrire carne macellata illegalmente a un carabiniere per “chiudere un occhio” è reato?

Quarta Puntata: Telefonate anonime con battuta offensiva ispirata da un film: la società cinematografica paga i danni?

Quinta puntata:

Leggi la risposta alla domanda di oggi: “Il cliente al bar, al ristorante, in hotel ha il diritto di bere l’acqua dal rubinetto?

Durante i pasti in hotel la Signora Tizia vorrebbe bere l’acqua dai rubinetti della struttura (forse nei bagni o in giardino) ma sostiene di essersi “vista incessantemente negare la possibilità di consumare acqua potabile del rubinetto, essendo costretta, viceversa, ad acquistare ad ogni pasto acqua in bottiglia“. Il personale dell’hotel non cede neanche quando Tizia dichiara di voler pagare ciascuna brocca d’acqua prelevata dai rubinetti.

Dopo aver pagato € 63 per le bottiglie d’acqua servite a tavola, la Signora Tizia fa causa alla società proprietaria dell’hotel e chiede la restituzione del prezzo delle bottiglie, la riduzione del prezzo del pacchetto-vacanza, € 2.500 a titolo di “stress e turbamento” e le spese. La Signora Tizia espone vari argomenti per i quali il comportamento del gestore dell’hotel è stato illegittimo e le ha causato danni da risarcire.

Gli argomenti non convincono i giudici: tra il 2021 e il 2026 la Signora Tizia perde due gradi di giudizio e infine il giudizio di Cassazione, che le dà definitivamente torto.

In particolare, la Signora Tizia aveva sostenuto che “l’acqua è un bene naturale e un diritto umano universale di ciascun individuo e che l’erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali va garantita, anche, in caso di morosità”.

Posti di fronte a simile “diritto all’acqua”, enunciato con solennità pure dall’O.N.U., i giudici restano alla concretezza della lite. Le sentenze di primo e poi di secondo grado spiegano:

“in Italia non c’è nessuna legge che imponga ai bar e ristoranti di somministrare l’acqua del rubinetto a richiesta dei clienti. L’unico obbligo è quello che il locale abbia una fonte di acqua potabile che rispetti le specifiche regole igieniche previste dalla legge. Per cui fornire l’acqua potabile al cliente rimane una cortesia dell’esercente che non può essere sanzionato legalmente in alcun modo nel caso in cui si rifiuti di servire l’acqua potabile”;

“Tizia non ha indicato alcuna norma di legge che prescriva, nella situazione indicata, la somministrazione dell’acqua dalla conduttura idrica pubblica agli ospiti in albergo, nel corso dell’attività di ristorazione, trattandosi di una scelta suscettibile di essere adottata liberamente da ciascun cliente mediante la comunicazione al personale addetto a tale servizio del rifiuto di avere a tavola l’acqua in bottiglia sigillata approvvigionandosi autonomamente”.

Insomma le bottiglie portate a tavola dai camerieri si pagano ma non si tratta di una costrizione subìta dal cliente, che durante i pasti è libero di prendere altrove l’acqua. Non però dai rubinetti dell’hotel: l’albergatore non ha l’obbligo di fornire ai clienti acqua corrente da bere durante i pasti – può ma non deve farlo.

L’aspetto più interessante della lite è quel “diritto all’acqua”.

In tante occasioni si parla di libertà individuali o diritti inviolabili, fondamentali od universali come se fossero pretese che, per la loro indiscussa ed estrema importanza, tutti devono soddisfare. Simile prospettiva non è corretta: quando si fanno valere diritti prescindendo dal loro contenuto, vengono costruiti i “diritti immaginari” che ogni tanto tornano in questi articoli (ad esempio, nell’articolo sulla moneta “di proprietà del popolo”). In base al contenuto del diritto di cui si vuol discutere, si verifica se esiste o no un soggetto obbligato, che cioè deve fare qualcosa per soddisfare quel diritto, ed in quale maniera ne sia previsto il soddisfacimento, cioè in cosa consista l’adempimento dell’obbligo. Nel caso di vere e proprie libertà non esiste soggetto obbligato. Le libertà sono la massima espressione dell’individuo, per cui il loro esercizio non richiede un adempimento a carico di qualcuno: gli altri devono solo astenersi dal violarle, senza essere tenuti a particolari comportamenti.

Ad esempio:

– la libertà di manifestare il pensiero non include l’altrui obbligo di ascoltare o di essere d’accordo;

– il diritto all’abitazione non include l’altrui obbligo di subìre una violazione di domicilio;

– la libertà artistica non dà diritto ai like su Facebook;

– il diritto all’istruzione non obbliga la scuola a promuovere;

– il diritto al lavoro non vieta al datore di lavoro di licenziare;

– il diritto all’acqua è esercitabile in qualche misura verso i soggetti responsabili del sistema pubblico di erogazione, ma non verso chiunque: non verso l’albergatore nella lite della Signora Tizia.

Lo stesso discorso si applica a quei diritti che si concretizzano in prestazioni a favore dell’individuo, tese a rimuovere gli ostacoli che impediscono le libertà ed il pieno sviluppo della persona. Si tratta dei diritti sociali, riconosciuti al singolo in quanto appartenente ad un certo gruppo (gli anziani, i disoccupati, le giovani coppie, gli indigenti e così via) che la legge considera svantaggiato sotto qualche profilo. Quei diritti non presuppongono conflitti in corso nella società, non sono diritti di alcuni “contro” gli altri e non creano un rapporto di dare-avere tra gruppi: il soggetto tenuto alle prestazioni sociali è un organismo pubblico, non qualsiasi privato né gli appartenenti ad altri gruppi ipoteticamente contrapposti.

In conclusione, alla Signora Tizia è sempre spettato il “diritto all’acqua” proclamato dall’O.N.U. in favore di ogni individuo, ma avrebbe dovuto chiedersi se ed in quale modo l’albergatore aveva a che fare con il soddisfacimento di quel diritto.

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