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Rubrica sentenze curiose a cura dell’Avvocato Di Vito: Telefonate anonime con battuta offensiva ispirata da un film: la società cinematografica paga i danni?

Prosegue la nuova rubrica curata dall’Avvocato Antonio Di Vito, dedicata alle sentenze più particolari e sorprendenti della giurisprudenza. Un appuntamento settimanale che accompagna il lettore in un viaggio dentro le aule di giustizia, alla scoperta di decisioni e pareri che, per contenuto o per ragionamento, escono dai percorsi più consueti del diritto.

In questi articoli, le domande e le risposte prendono le mosse da pronunce che affrontano temi insoliti per molte ragioni: perché portano in tribunale aspetti apparentemente lontani dal mondo giuridico – come gli spaghetti, il confronto tra un cane e una gallina o il celebre Gabibbo –; perché si spingono su un terreno filosofico, interrogandosi su cosa sia “giusto” prima ancora che “legittimo”; o ancora perché arrivano ad affermare, in modo paradossale, che il processo stesso possa costituire un danno.

Leggi la prima puntata: Il Gabibbo è un plagio?

Seconda puntata: Harry Potter contro Hari Puttar

Terza puntata: Offrire carne macellata illegalmente a un carabiniere per “chiudere un occhio” è reato?

Nel 1982 esce il film “La sai l’ultima sui matti?”, commedia all’italiana che illustra le vicende comiche di un gruppo di internati. In una scena, uno dei “matti”, interpretato da Enzo Cannavale, compone il numero di una certa famiglia La Terza e passa la cornetta ad un altro “matto”, interpretato da Franco Lechner alias Bombolo il quale, dopo aver chiesto “pronto, casa La Terza?”, alla risposta positiva si esibisce in una battuta giocata sul cognome. Battuta non proprio finissima, diciamo in linea con la colorita espressività delle figure romanesche impersonate da Bombolo, sulla quale qui sorvoliamo.

Fuori dai cinema la battuta ispira degli anonimi che la ripetono in una serie di telefonate, sia di giorno che di notte, a varie famiglie La Terza realmente esistenti.

Alcuni molestati che hanno quel cognome si rivolgono in via d’urgenza al pretore di Roma, il quale vieta l’ulteriore diffusione del film.

L’ordine del pretore è confermato dal tribunale romano che il 30 ottobre 1985 condanna la società cinematografica a risarcire ciascuna vittima con £ 500.000. Tenendo conto dell’inflazione oggi sarebbero € 739 e qualcosa; al tempo la somma si avvicinava allo stipendio mensile medio di un operaio.

Il tribunale spiega:

– “come già messo in luce dal pretore in occasione del provvedimento d’urgenza adottato, appare certamente esistente il nesso di causalità tra l’atto di diffusione del film, con la scenetta menzionata effettuata dalla s.r.l. X produttrice e distributrice dello stesso (la quale ha ammesso la circostanza) e l’ingiuriosa turbativa telefonica attuata ripetutamente per diversi giorni da sconosciuti nei riguardi di alcune persone denominate con il cognome La Terza e ricomprese nei nominativi (in tutto 21) indicati con detto cognome sull’elenco telefonico”;

“i realizzatori e distributori della pellicola si sono necessariamente resi conto dell’elevata possibilità (come in concreto poi è avvenuto), accettandone il rischio, che lo scherzo telefonico rappresentato, di dubbio gusto e contrassegnato da volgarità, sarebbe stato pedissequamente imitato a danno dei soggetti, di numero limitato, portatori del cognome La Terza, con la conseguente lesione del diritto assoluto alla tranquillità individuale e dell’onore e decoro di questi ultimi”.

Nella motivazione del tribunale pesa molto il concetto di previsione dell’evento. Il cognome in esame erano condiviso da un piccolo gruppo rispetto ai tanti soggetti presenti nell’elenco telefonico di Roma. Siccome le vittime esistevano davvero ed erano individuabili, la società era consapevole che la battuta era utilizzabile proprio nei confronti di certe persone. Insomma la società ha messo in conto che la scena poteva diventare reale ma ha agito lo stesso: l’ha lasciata nel copione, l’ha fatta filmare ed ha distribuito la pellicola. Non è chiaro, ma non era essenziale ai fini del risarcimento, se il tribunale volesse riferirsi alla colpa o addirittura all’intenzionalità, cioè ad un alto grado di imprudenza oppure al dolo cosiddetto indiretto o eventuale. L’azione è intenzionale o dolosa anche quando un risultato è previsto ed accettato come probabile conseguenza della propria condotta, senza averlo avuto direttamente di mira.

Applicando la stessa motivazione: la condanna al risarcimento poteva coinvolgere anche lo sceneggiatore, il regista o gli attori della scena, nelle vesti di ideatori ed esecutori della battuta? In astratto sì, ma la causa fu fatta solo contro la società cinematografica.

Negli anni ’80 i telefoni erano soprattutto fissi e i cellulari erano pochissimi. Oggi, con qualche click o certe applicazioni, è facile frenare comunicazioni sgradite o illecite. E’ solo un’autodifesa, non un dovere: la Cassazione non considera come scusante il fatto che la vittima non abbia bloccato il numero telefonico di chi molesta o perseguita. Infatti il blocco del numero interviene dopo la commissione dell’illecito, sarebbe come dire che un furto diventa lecito perché il derubato non ha impedito al ladro di rubare ancora. Inoltre, spingere la vittima a fare qualcosa (spegnere il telefono, bloccare i numeri, cestinare i messaggi) è una forma di “successo” del persecutore.

Redazione: