Nella gestione degli investimenti finanziari, deve valere il principio della “responsabilità condivisa”. È quanto stabilisce il Papa, con il Motu proprio “Coniuncta Cura” sulle attività di investimento finanziario della Santa Sede, reso noto oggi e con il quale, di fatto, viene a cessare l’esclusività dello Ior (Istituto per le opere di religione) in materia. “Corresponsabilità nella communio – si legge infatti nel Motu Proprio – è uno dei principi per il servizio della Curia Romana, come voluto da Papa Francesco e stabilito nella Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium, del 19 marzo 2022. Questa responsabilità condivisa, che riguarda anche le Istituzioni curiali alle quali spettano le attività di investimento finanziario della Santa Sede, richiede che siano consolidate le disposizioni succedutesi nel tempo e siano ben definiti i ruoli e le competenze di ciascuna Istituzione, rendendo possibile la convergenza di tutti in una dinamica di mutua collaborazione”. Alla luce di tali principi e “valutate attentamente le raccomandazioni approvate all’unanimità dal Consiglio per l’Economia e consultate persone esperte in questa materia”, il Papa approva “integralmente quanto raccomandato” e stabilisce che il Rescriptum intitolato ”Istruzione sull’Amministrazione e gestione delle attività finanziarie e della liquidità della Santa Sede e delle Istituzioni collegate con la Santa Sede”, del 23 agosto 2022, è abrogato. “Le attività di investimento finanziario della Santa Sede, che sono dedicate all’uso proprio e realizzate in conformità con l’art. 219 della Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal Comitato per gli investimenti, nel rispetto della Politica di investimento approvata”. La raccomandazione del testo. “Nel determinare le attività di investimento finanziario della Santa Sede – stabilisce inoltre il Motu Proprio – l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica generalmente fa effettivo uso della struttura organizzativa interna dell’Istituto per le Opere di Religione, a meno che gli organi competenti, come stabilito dagli statuti del Comitato per gli Investimenti, non ritengano più efficiente o conveniente il ricorso a intermediari finanziari stabiliti in altri Stati”.




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