Prosegue la rubrica a cura dell’Avvocato Antonio Di Vito
Leggi il primo articolo: Di chi è il lastrico solare? Chi paga le spese? L’Avvocato Di Vito risponde
Leggi il secondo articolo: Posso inviare ad altri foto, video o audio di qualcuno o inoltrare i messaggi che ho ricevuto?
PROVINCIA – Con la stagione estiva aumenta la circolazione stradale in tutte le città meta di turismo e si riacutizza un classico problema dei guidatori: dove e come sostare o magari parcheggiare. Anche senza il bel tempo tocca spesso districarsi nel traffico cittadino tra veicoli di varia stazza posizionati ovunque, in apparente sosta o in fermata precaria tra strada, marciapiede e spazi di ogni dimensione. Può allora essere utile qualche indicazione su fermata e sosta, la cui disciplina si intreccia con ulteriori regole d’interesse per gli utenti della strada.
Solito avviso: per rendere meno pesante la lettura ometto i riferimenti normativi e gli estremi dei precedenti. Questo articolo non sostituisce mai il parere di un esperto sulla circolazione stradale (che non sono io, quindi questo articolo non serve neppure a suscitare altre domande diverse dalle seguenti).
Indice:
- Cosa sono la fermata e la sosta?
- Le quattro frecce accese significano sosta o fermata?
- Chi mette sul cruscotto il cartello “torno subito” è in sosta o in fermata?
- E’ possibile fermarsi in doppia fila?
- Le regole sulla sosta valgono anche nelle aree private?
- Posso sostare davanti al mio passo carrabile?
- Posso sostare davanti ad un accesso che non è segnalato come passo carrabile?
- Un veicolo in sosta può essere rimosso se non c’è il cartello di rimozione?
- Un veicolo lasciato sempre in sosta va assicurato?
- Devo fermarmi se passa l’ambulanza o la polizia a sirene spiegate?
- La fermata e la sosta negli spazi riservati ai veicoli per persone invalide richiedono che l’interessato sia trasportato, o basta solo esporre il contrassegno?
- Durante la sosta o la fermata il conducente può usare liberamente il cellulare / il portatile / il tablet?
Cosa sono la fermata e la sosta?
La differenza tra fermata e sosta è questione di tempo. Una protratta interruzione della marcia si chiama sosta, mentre la fermata è una momentanea sospensione della marcia nella prospettiva e con la possibilità pratica di riprenderla al più presto.
La fermata richiede due elementi di transitorietà e immediatezza: 1) il conducente smette la marcia per soddisfare esigenze di brevissima durata e 2) è presente e può subito ripartire. Se la fermata dipende dalle esigenze della circolazione, si ha l’arresto della marcia. Il codice della strada usa il superlativo assoluto “brevissima” per definire la durata delle esigenze che giustificano la fermata: cinque minuti sono già troppi. La segnaletica può essere più permissiva, ma allora si tratterà di sosta o di parcheggio e non di fermata.
Il veicolo è in sosta quando è fermo e manca uno dei due elementi già visti: 1) le esigenze da soddisfare non sono immediate oppure 2) il conducente si è allontanato (o, se è presente, non ha nessuna intenzione di guidare). Il veicolo in sosta deve avere il motore spento: ma di per sé lo stato del motore non è decisivo per stabilire se il veicolo è in sosta o in fermata. Il parcheggio è la sosta in apposite aree designate, a pagamento o meno.
Ad esempio un veicolo è:
– in fermata, se il conducente è al suo interno oppure a brevissima distanza dal mezzo, cosicché ripartire è questione di secondi;
– in sosta, se il conducente è reperibile in qualche luogo ma non al posto di guida né accanto al mezzo;
– in fermata, se dal mezzo scende un passeggero (l’esigenza è immediata);
– in sosta, se dal mezzo è scaricata una quantità di mobili per un trasloco al quarto piano di un edificio (l’esigenza richiede tempo).
Quando è vietata la sola sosta:
– è permessa la sola fermata: comunque il veicolo fermo non deve intralciare la circolazione (come non deve farlo neanche il veicolo in sosta o in movimento);
– capita che, prima di multare, l’agente del traffico attenda per un paio di minuti (non cinque o più, a meno che l’agente sia buonissimo) l’apparizione del guidatore dell’auto in divieto. Ciò può scandalizzare i rigoristi del codice della strada, ma in quel modo l’agente accerta, a prova di ricorso contro la multa, l’esistenza di un’indiscutibile sosta vietata e non di una veloce fermata.
Le quattro frecce accese significano sosta o fermata?
Nessuna delle due, il funzionamento contemporaneo delle quattro frecce è definito dal codice della strada come “segnalazione luminosa di pericolo” e serve ad avvisare che è in corso una situazione, appunto, di pericolo. La segnalazione va impiegata, ad esempio, quando il mezzo ingombra la carreggiata a causa di un incidente o di un’avaria, o è in improvviso rallentamento per una coda di veicoli o per lavori in corso, oppure quando il conducente è appena uscito dal mezzo per posizionare il “triangolo”.
L’uso delle quattro frecce per segnalare sosta o fermata in assenza di pericoli può portare a due multe: una magari perché si è in posizione vietata ed un’altra per l’uso improprio dei segnalatori luminosi.
Chi mette sul cruscotto il cartello “torno subito” è in sosta o in fermata?
E’ in sosta: se il conducente ha scritto di tornare “subito” vuol dire che è assente (altrimenti non lo avrebbe scritto) perciò non può riprendere subito la marcia (e se non può, se ne accorgono altrettanto subito gli altri utenti della strada). Se poi il cartello riporta anche un numero di telefono da chiamare, sono confermate la lontananza del conducente e quindi la condizione di sosta.
Un cartello di quel contenuto non evita la multa per divieto di sosta, più della scritta è decisiva l’assenza del conducente.
E’ possibile fermarsi in doppia fila?
Sì, sempre che non si tratti di sosta “mascherata” da fermata (il conducente non c’è però “torna subito”), non vi sia intralcio alla circolazione (la doppia fila può invadere la carreggiata) e ovviamente non ci sia pure il divieto di fermata.
La doppia fila non si verifica in caso di veicoli a due ruote (sempre e comunque evitando di ostacolare il traffico: altrimenti la multa sarà non per sosta in seconda fila ma per qualche altra ragione).
Se ci sono altre auto parcheggiate in doppia fila e nessuno ha preso la multa, posso fare anche io lo stesso?
No, una vicenda del genere è finita addirittura in Cassazione dopo una sentenza di primo grado favorevole all’automobilista che aveva aggiunto la propria auto alle altre già in seconda fila ed era stato multato.
Non si può contare né su una presunta tolleranza da parte degli agenti del traffico (o sulla loro assenza) né su una specie di buona fede, perché il rispetto dei divieti è osservanza delle regole e non del comportamento degli altri utenti della strada.
Le regole sulla sosta valgono anche nelle aree private?
Sì, se sono aree di uso pubblico.
Non è importante la proprietà cioè se la strada appartenga alla pubblica amministrazione oppure ad un privato. Non potrebbe essere in altro modo: stabilire di chi è l’area su cui si sta transitando non è sempre facilmente accertabile sul momento da parte di chi vi guida o vi passeggia.
Conta invece l’uso cioè se la zona, chiunque ne sia il proprietario, sia di fatto assoggettata al transito di una pluralità indeterminata di soggetti. Un’area senza recinti, cancelli o controlli all’ingresso può essere usata da chiunque, anche se il proprietario ha affisso cartelli di divieto di accesso agli “estranei”, con relativa minaccia di persecuzione legale dei trasgressori.
Il codice della strada non si applica nelle zone destinate in modo effettivo ed univoco a certi utenti e non al pubblico in genere: ad esempio il parcheggio di un hotel riservato alla clientela, nel quale vari dispositivi impediscono l’accesso a chiunque.
Perciò è sanzionabile la sosta in doppia fila in un cortile condominiale aperto a tutti. Non si potrà obiettare che il vigile ha “violato la proprietà privata” perché, al contrario, è suo dovere accertare le infrazioni al codice della strada commesse in qualunque area ad uso pubblico. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiarito da anni che il servizio di polizia stradale è legittimamente svolto dalla polizia municipale nelle aree di proprietà privata soggette all’uso pubblico.
Di conseguenza è stato deciso che la rimozione di un ciclomotore per violazione di un divieto di sosta presente su un cortile condominiale di uso pubblico è possibile solo con l’intervento della polizia municipale, e non ad opera di un qualunque privato che abbia ricevuto dai condomini un incarico per la rimozione.
Posso sostare davanti al mio passo carrabile?
No, il divieto di sosta dipende dall’esistenza del passo carrabile e prescinde dalla proprietà dell’auto in sosta. L’autorizzazione per il passo carrabile ha ad oggetto l’accesso alla zona privata e non la destinazione del tratto di strada pubblica antistante, il quale non viene perciò “annesso” alla proprietà privata. Quell’autorizzazione non dà al suo titolare un uso esclusivo sulla strada come farebbe una concessione di suolo pubblico.
E’ vero che qualche Comune si regola diversamente, non fosse altro perché parcheggiare davanti al proprio passo carrabile non è tanto dannoso quanto fare lo stesso davanti al passo altrui (e tutto sommato quella condotta lascia libero agli altri un parcheggio in più).
Posso sostare davanti ad un accesso che non è segnalato come passo carrabile?
No, se la sosta impedisce lo spostamento di altri veicoli a loro volta in sosta (ad esempio collocati al di là dell’accesso) o più in generale ostacola gli utenti della strada.
A prescindere dal segnale di passo carrabile, un rischio nel quale si incorre sostando davanti ad un accesso si ha quando il mezzo è piazzato in modo da impedire o limitare in modo rilevante l’altrui libertà di determinazione e di azione, ostacolando l’uscita o l’ingresso o anche il prelievo o lo spostamento di oggetti. Nasce un problema che non è relativo alla sola circolazione.
Se una sosta di quel genere è dolosa, cioè non dovuta a distrazione ma realizzata con la coscienza e volontà di creare un ostacolo o un notevole intralcio, si tratta di un reato ossia di violenza privata: la costrizione di qualcuno (la vittima) a non fare o a tollerare qualcosa. Si passa dal codice della strada al codice penale. Il reato di violenza privata è considerato contro la persona, non contro la circolazione stradale, ed è punito con la reclusione fino a quattro anni (se non ci sono aggravanti).
Il dolo emerge dai modi e dalle caratteristiche dell’azione complessiva: ad esempio piazzare un’auto rasente ad una porta d’ingresso o ad un garage condominiale (chiunque può capire che l’uso della porta o del garage è reso impossibile o molto difficile) e rifiutarsi di spostarla (l’intento di ostacolare è dichiarato).
Un esempio noto di violenza privata si ha quando la sosta avviene su un’area per disabili riservata ad una specifica targa: vige il divieto di sosta nei confronti di ogni altro mezzo. Simile sosta è rivolta non ai danni della circolazione in genere bensì contro una vittima particolare, che è forzata a non parcheggiare dove invece potrebbe.
Un veicolo in sosta può essere rimosso se non c’è il cartello di rimozione?
Sì, in molte circostanze:
– quando la sosta è vietata e il mezzo causa pericolo o grave intralcio alla circolazione;
– quando gli organi addetti alla polizia stradale o l’ente proprietario della strada ritengono che il veicolo in sosta sia abbandonato, per il suo stato o per altro fondato motivo: ad esempio non ha la targa. Se ritengono di avere a che fare con un veicolo in condizioni di abbandono, gli organi di polizia svolgono un’istruttoria verificando anzitutto se vi è stato furto ed avvisando il proprietario. E’ abbandonato anche il veicolo in divieto di sosta per più di sessanta giorni, e che quindi sarà portato ad un centro di raccolta per la rottamazione sempre che il proprietario non si faccia vivo;
– quando la sosta è sul lato sinistro di una strada a senso unico ed è lasciato libero per la circolazione uno spazio inferiore a tre metri;
– quando la sosta è in zone evidentemente inadatte e meticolosamente elencate dal codice della strada: tra gli altri, sui passaggi pedonali, in curva, sui dossi, allo sbocco dei passi carrabili, vicino (o magari sopra) ai binari, coprendo la segnaletica verticale, in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione, negli spazi riservati a fermata o sosta dei veicoli per persone disabili;
– quando la sosta viola le disposizioni dell’ente proprietario per la manutenzione e la pulizia delle strade e del relativo arredo. Qui certe volte il cartello di rimozione è presente ma può anche mancare: comunque quelle disposizioni devono essere state rese pubbliche in tempo utile agli utenti della strada.
Il veicolo lasciato sempre in sosta va assicurato?
Sì, anche se la sosta non avviene in area ad uso pubblico, per cui anche in una zona privata pure se non raggiunta dal traffico o nascosta: in un garage privato, in un cortile o tra le frasche di un campo.
In poche eccezioni non c’è obbligo di assicurazione dei veicoli a motore:
– per i veicoli che non possono legalmente circolare: o perché formalmente ritirati dalla circolazione, perché colpiti da un atto restrittivo dell’autorità giudiziaria o amministrativa. Nel primo caso occorre che sia intervenuta o chiesta la cancellazione dal pubblico registro automobilistico, oppure che sia scaduto il foglio di via del veicolo da esportare. Nel secondo caso sono stati emessi provvedimenti o sul veicolo (come il fermo amministrativo, il sequestro, la confisca, il ritiro della targa) o sulla carta di circolazione (come il ritiro o la sospensione);
– per i veicoli non idonei all’uso come mezzi di trasporto. Secondo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vi sono compresi i veicoli abbandonati: cioè senza targa o contrassegno di identificazione o senza parti essenziali per l’uso o la conservazione, oppure lasciati in divieto di sosta per più di sessanta giorni e non reclamati dal proprietario. Non è comunque una buona idea abbandonare un veicolo o smontarlo per evitare l’assicurazione. Sono previste diverse conseguenze negative, più pesanti dei normali premi assicurativi, sia per il fatto dell’abbandono, sia in caso di demolizione “fai-da-te” cioè non svolta presso un centro di raccolta. Il veicolo abbandonato, anche quando giace a pezzi su un terreno privato, è classificabile come rifiuto speciale (magari di tipo pericoloso per la presenza di carburante, olio del motore, batteria, liquido dei freni o dell’impianto di raffreddamento): pure qui le sanzioni sono gravi;
– per i veicoli dei quali il proprietario abbia volontariamente chiesto la sospensione dell’uso, mediante apposita dichiarazione all’impresa assicurativa. La dichiarazione ha la forma dell’autocertificazione, per cui è reato il solo fatto di aver prima dichiarato di non voler usare il mezzo e poi guidarlo. La sospensione volontaria impedisce di usare il veicolo per lo spostamento ed il trasporto (ma non per impieghi alternativi: divano-letto o ripostiglio… sempre che il veicolo non diventi un luogo di raccolta di rifiuti). Il periodo di sospensione non può durare ad anno per più di dieci mesi, oppure undici per alcuni tipi di veicoli tra cui soprattutto motoveicoli e ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d’epoca o di interesse storico e collezionistico.
Devo fermarmi se passa l’ambulanza o la polizia a sirene spiegate?
Fermarsi senz’altro può complicare le cose: l’obbligo è prima di lasciare il passo e poi, se è necessario, di fermarsi. Per “sirene spiegate” si intende che sia in funzione la vera e propria sirena ossia il “segnale acustico supplementare di allarme” che significa lo svolgimento di “servizi urgenti di istituto”. Non occorre che sia anche acceso il lampeggiante blu: il codice della strada ammette anzi che vi siano veicoli adibiti a pubblici servizi senza il lampeggiante.
La fermata e la sosta negli spazi riservati ai veicoli per persone invalide richiedono che l’interessato sia trasportato, o basta solo esporre il contrassegno?
La persona disabile deve essere effettivamente trasportata perché il veicolo munito dell’apposito contrassegno è al servizio della persona. Non si applica la logica contraria, per cui la persona disabile avvantaggia il veicolo e permette di avere il contrassegno.
E’ effettivamente trasportata la persona che ha in concreto “a che fare” con il veicolo munito del contrassegno: è al suo interno o vi entrerà oppure è già scesa, da autista o da passeggero. A tal fine è indicativo il percorso: non vi è servizio alla persona, nel senso in esame, se il veicolo trasporta solo qualcun altro a fare shopping in un centro commerciale ed è parcheggiato in uno degli spazi riservati ai mezzi per disabili (altroché “servizio”, qui vi è un danno alle persone disabili).
Il contrassegno è un’autorizzazione rilasciata al disabile in quanto tale ed il diritto di fermarsi e sostare negli spazi riservati è, come spiega la Corte Costituzionale, un particolare beneficio di carattere personale. L’esposizione del contrassegno permette agli agenti del traffico di identificare subito la destinazione del veicolo al servizio del disabile: da qualche tempo esiste un maggior controllo in tempo reale, perché una piattaforma nazionale informatica permette di associare l’autorizzazione ad uno o più veicoli identificati mediante la targa. Ma anche quando il contrassegno è legato ad un numero di targa, non si tratta di un privilegio del mezzo di trasporto in sé. Serve un reale collegamento tra quel certo veicolo e le esigenze di mobilità del disabile.
Il contrassegno sottintende che la destinazione al trasporto del disabile sia vera e non simulata, ad esempio grazie ad un’intestazione fittizia del mezzo (per ottenere la quale si può ricorrere ad una dichiarazione sostitutiva mendace, che è reato a sé stante). Avere ed esporre il contrassegno è un adempimento per usufruire del beneficio personale, non anche una prova assoluta dell’effettivo trasporto di un disabile.
Perciò è sanzionabile la condotta di chi utilizza un veicolo esponendo il contrassegno a prescindere dalle esigenze di un disabile che non è né sarà conducente o trasportato, non è sceso dal veicolo né vi salirà. Tutto dipende dal contesto d’uso del veicolo e non si richiede che l’interessato sia attualmente a bordo: ma deve esistere il collegamento evidenziato sopra altrimenti il veicolo non è al servizio del disabile (è al servizio del furbo).
Durante la sosta o la fermata il conducente può usare liberamente il cellulare / il portatile / il tablet?
Sì, perché solo durante la marcia vige il divieto di uso di apparecchi che richiedono anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante.
Secondo le definizioni viste sopra, durante la sosta non c’è quel divieto perché la sosta termina la marcia; neppure durante la fermata perché la marcia è sospesa.
Il divieto c’è in caso di arresto della marcia. Sicuramente il veicolo in arresto “non si muove” come quando è in fermata o in sosta. Però l’arresto dipende dalle esigenze della circolazione, che possono cambiare da un momento all’altro e che terminano a prescindere dalla volontà del conducente, il quale non può essere colto impreparato dalla ripresa della marcia (scatta il verde al semaforo; i pedoni hanno finito di attraversare; il vigile fa segno di procedere; le sbarre del casello ferroviario si alzano; gli altri veicoli ripartono e via dicendo). Il divieto si interpreta insieme al generale principio per cui gli utenti della strada non devono creare pericolo o intralcio alla circolazione, ed il veicolo in arresto è appunto in circolazione. Insomma, niente Whatsapp durante la fila al semaforo.
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