Tali opere provvisionali sono temporanee e finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità. Ovviamente per messa in sicurezza temporanea post sisma si intende la riduzione dell’impatto che gli edifici danneggiati possono determinare sulla fruibilità e sicurezza dei luoghi e si realizza attraverso la rimozione delle cause che determinano la condizione di pericolo immediato in relazione allo scenario di danneggiamento prodotto dal terremoto.
Sulla base di tutto ciò, compatibilmente con i limiti oggettivi imposti dalla situazione emergenziale, si è ritenuto opportuno ripristinare, al momento, la circolazione veicolare fino a Piazza Santucci, cercando di ridurre in modo significativo il disagio creatosi a seguito degli eventi sismici e che hanno compromesso la funzionalità del Centro Storico.
Pertanto, fino a nuovo provvedimento, a titolo precauzionale, anche per il possibile ripetersi di nuove scosse sismiche e fino alla messa in sicurezza di tutti gli edifici pubblici e privati lesionati e rilevati dal GTS nel Centro Storico, è stata emessa l’Ordinanza nr. 57 del 18 febbraio 2017 con le seguenti prescrizioni:
- è istituito il divieto di transito veicolare per tutto il Centro Storico ricompreso entro le mura castellane, ad eccezione di Piazza Santucci, Piazza Umberto I, Piazza Garibaldi e Via G. Passali;
- è istituito il divieto di transito pedonale solo in alcune parti ricomprese in via Donna Orgilla, Via Verdi, Via Passali, Largo Bernabei, Largo Bonanni e definite da specifiche delimitazioni o perimetrazioni (come da allegato);
- in Via Passali, nel tratto da ingresso grottoni e fino a Piazza Garibaldi, è istituito il senso unico alternato regolamentato da lanterna semaforica mobile;
- in Piazza Umberto I e in Piazza Garibaldi, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 è consentita la sosta dei veicoli limitatamente ad un’ora regolamentata con disco orario;
- in Piazza Umberto I e in Piazza Garibaldi, dalle ore 20:00 alle ore 8:00 è istituito il divieto di sosta a tutti i veicoli; – sono abrogate tutte le norme in contrasto con il presente provvedimento.
Sono esclusi dai divieti i mezzi di soccorso, di emergenza e delle forze dell’ordine in servizio attivo. In caso di mancata osservanza della presente ordinanza a cura di tutte le forze di polizia saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm., ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell’articolo 159, comma 1°, lett. a) del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.