(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Di Stefano De Martis

Il Consiglio dei ministri ha varato un decreto-legge in materia di scuola e di immigrazione che è stato oggetto di aspre polemiche ancor prima della sua approvazione (fermo restando che ora dovrà essere firmato dal Capo dello Stato e sottoposto all’iter di conversione in legge in Parlamento). Il titolo molto lungo del provvedimento rivela una gestazione complessa e problematica, anche per la necessità di motivare il riscorso al decreto immediatamente operativo e non al disegno di legge: “Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2026/2027, per l’accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito, per la promozione dell’integrazione degli studenti stranieri nell’ambito scolastico nonché in materia di formazione superiore e ricerca”.
L’attenzione si è comunque concentrata sui profili che riguardano l’accesso e la partecipazione degli alunni immigrati, in particolare quelli non italofoni. In attesa di conoscere il testo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, ci si piò riferire alla sintesi contenuta nel comunicato-stampa di Palazzo Chigi che recita: “Per promuovere l’integrazione degli studenti stranieri, a decorrere dall’anno scolastico 2027/2028 le classi prime sono formate in modo da assicurarne un’equilibrata composizione. Nella scuola primaria, gli alunni con cittadinanza non italiana che non sono nati in Italia o non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia non possono superare il 30 per cento degli alunni di ciascuna classe prima. Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado lo stesso limite vale per gli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo il sistema scolastico nazionale per almeno tre anni”. “Quando le iscrizioni non consentono il rispetto del limite –  puntualizza il comunicato – gli uffici scolastici di ambito territoriale adottano le misure organizzative per un’equilibrata distribuzione tra istituzioni scolastiche limitrofe, nel rispetto del principio di prossimità al domicilio. Sono inoltre previste risorse per attività extracurricolari di potenziamento delle competenze di base nella lingua italiana”.
Oltre alla questione del “tetto” numerico, l’altro filone su cui il dibattito pubblico si è concentrato è stato quello delle eventuali sanzioni per i genitori non collaboranti e della copertura del volto nelle diverse declinazioni in uso in contesti islamici. Sul primo aspetto il comunicato di Palazzo Chigi spiega che “per rafforzare il coinvolgimento delle famiglie nel percorso educativo, le scuole segnalano ai servizi sociali i casi in cui le difficoltà linguistiche dei genitori stranieri impediscono un’efficace collaborazione tra scuola e famiglia” e che “i servizi sociali possono prevedere per i genitori la frequenza gratuita di corsi di lingua italiana presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, finalizzati al conseguimento almeno del livello A2”. Dopo di che “in caso di mancata partecipazione” e “previa diffida e salvi i casi di esenzione” viene erogata una “sanzione amministrativa pecuniaria”. Sul secondo aspetto il comunicato riferisce che in base al decreto “è vietato partecipare alle attività scolastiche con il volto coperto o con modalità che impediscano il riconoscimento, salvo specifiche ragioni sanitarie, debitamente certificate, o ragioni inerenti alle attività didattiche o formative”.

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