Prosegue la nuova rubrica curata dall’Avvocato Antonio Di Vito, dedicata alle sentenze più particolari e sorprendenti della giurisprudenza. Un appuntamento settimanale che accompagna il lettore in un viaggio dentro le aule di giustizia, alla scoperta di decisioni e pareri che, per contenuto o per ragionamento, escono dai percorsi più consueti del diritto.
In questi articoli, le domande e le risposte prendono le mosse da pronunce che affrontano temi insoliti per molte ragioni: perché portano in tribunale aspetti apparentemente lontani dal mondo giuridico – come gli spaghetti, il confronto tra un cane e una gallina o il celebre Gabibbo –; perché si spingono su un terreno filosofico, interrogandosi su cosa sia “giusto” prima ancora che “legittimo”; o ancora perché arrivano ad affermare, in modo paradossale, che il processo stesso possa costituire un danno.
Leggi la prima puntata: Il Gabibbo è un plagio?
Seconda puntata: Harry Potter contro Hari Puttar
Un appuntato dei Carabinieri va a controllare un soggetto in regime di semilibertà che lavora presso la ditta di autotrasporti del Signor X il quale, oltre alla ditta, ha anche un allevamento di asini. Nel retro di un capannone della ditta l’appunto scorge il Signor X intento a macellare un asino in mancanza della prescritta autorizzazione sanitaria. La mancanza è punita come illecito amministrativo cioè con una sanzione pecuniaria. L’appuntato fa rilevare la cosa al Signor X il quale gli dice: “Appunta’, lascia stare per questa volta, questa sera quando finisci di lavorare passa da qui che ti prendi un po’ di carne”.
L’appuntato non lascia stare, viene chiamato il veterinario dell’azienda sanitaria. Alla macellazione abusiva, risolvibile con una somma di denaro, si aggiunge per il Signor X la ben più grave accusa di aver commesso un reato passibile di reclusione: ha cercato di corrompere l’appuntato offrendogli carne d’asino per “sorvolare” sull’affettamento non autorizzato.
Nel 2023 si conclude il primo grado di giudizio, il Signor X è dichiarato colpevole del reato di istigazione alla corruzione ed è punito con due anni ed otto mesi di reclusione. L’anno dopo la condanna è confermata in secondo grado, ma viene annullata nel 2025 dalla Cassazione “perché il fatto non sussiste”.
Per assolvere il Signor X la Corte prende le mosse dai princìpi, tutti di rilievo costituzionale, di idoneità offensiva del fatto costituente reato, di serietà dell’istigazione e di proporzionalità della pena.
L’istigazione alla corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio richiede che l’offerta dell’istigatore sia seria ed adeguata, tale da muovere psicologicamente il pubblico ufficiale per spingerlo ad omettere il suo dovere. Non è rilevante ai fini penali l’offerta che, considerati i suoi contenuti ed il contesto, non è idonea neppure in astratto a conseguire lo scopo dell’istigatore. Infatti non è qualificabile come reato la condotta che non abbia potenzialità offensiva, almeno nella forma del semplice pericolo all’interesse protetto dalla legge (nel caso dell’istigazione a delinquere, l’interesse protetto è la legalità dell’azione amministrativa). D’altra parte, la proporzionalità della sanzione penale richiede sempre che l’applicazione della pena sia concretamente giustificata dalla condotta del reo, il quale subirà la sanzione stessa se e nella misura in cui sia necessaria la sua rieducazione.
La Corte applica gli alti princìpi alla prosaica offerta del pezzo d’asino, si sofferma su alcuni aspetti di fatto della vicenda e conclude che non vi sono gli estremi dell’istigazione alla corruzione.
L’offerta del Signor X non è reato e non giustificava la pena inflitta perché:
– “era stata formulata in termini generici, senza determinazione di quantità e qualità, riferita ad una fase temporale successiva ed eventuale nonché ad un bene di cui per definizione si assumeva l’indebita macellazione, profilo incidente sulla genuinità e salubrità del prodotto. Può inoltre rimarcarsi come quell’offerta, al di là del pregio che voglia o meno riconoscersi alla carne di asino, non si correlasse alla specifica manifestazione di un interesse noto del destinatario per quel prodotto, così che lo stesso dovesse considerarsi di per sé oggetto di una proposta inequivocamente allettante, a prescindere dal suo valore intrinseco”.
Tre circostanze hanno portato ad assolvere il Signor X: la mancata quantificazione preventiva del pezzo d’asino da dare all’appuntato; il carattere abusivo della macellazione e quindi l’incertezza sulla genuinità e salubrità della carne (cioè aver violato una prescrizione sanitaria è tornato utile al Signor X); la mancata manifestazione da parte dell’appuntato di un interesse a quel tipo di carne. In simili circostanze non si può configurare un’idonea istigazione.
Cambiando qualcuna delle circostanze ci sarebbe materia per discutere. Come avrebbe deciso la Corte se l’offerta si fosse concretizzata in metà asino anziché qualche chilo, oppure in una parte rimessa alla successiva scelta dell’appuntato, magari la groppa anziché le zampe? E se il Signor X fosse stato pratico nel macellare con nettezza i suoi asini, tutti in ottima salute anche senza autorizzazioni sanitarie? E se l’appuntato avesse gradito per cena, tanto per cambiare, un assaggio di tapulone piemontese cioè uno spezzatino d’asino in polenta? Però queste sono illazioni, la Cassazione applica il diritto alla realtà e non alle ipotesi.




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