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Rubrica sentenze curiose a cura dell’avvocato Di Vito: “Cane perso durante un volo internazionale: è un danno al passeggero o al bagaglio?”

Prosegue la nuova rubrica curata dall’Avv. Antonio Di Vito, dedicata alle sentenze più particolari e sorprendenti della giurisprudenza. Un appuntamento che accompagna il lettore in un viaggio dentro le aule di giustizia, alla scoperta di decisioni e pareri che, per contenuto o per ragionamento, escono dai percorsi più consueti del diritto.

Ogni appuntamento è un viaggio all’interno del mondo della Giustizia. Oggi è la volta di analizzare un caso accaduto in Spagna e che ha suscitato interesse. L’evento potrebbe comunque accadere anche in altri Paesi, è quindi il caso di fare chiarezza sulla vicenda e leggere cosa ci dice l’avvocato Di Vito.

Prima puntata: Il Gabibbo è un plagio?

Seconda puntata: Harry Potter contro Hari Puttar

Terza puntata: Offrire carne macellata illegalmente a un carabiniere per “chiudere un occhio” è reato?

Quarta Puntata: Telefonate anonime con battuta offensiva ispirata da un film: la società cinematografica paga i danni?

Quinta puntata: La moneta appartiene al popolo?

Seste puntata: Il cliente al bar, al ristorante, in hotel ha il diritto di bere l’acqua dal rubinetto?

Settima puntata: Il processo è un danno?

Il viaggiatore di un volo internazionale perde il cane da compagnia nel trasportino: è un danno al passeggero o un danno al bagaglio?

È un danno al bagaglio, ha spiegato nel 2025 la Corte di Giustizia dell’Unione europea.

Il caso portato alla Corte è sorto in Spagna. La Signora Tizia e sua madre prenotano un volo da Buenos Aires a Madrid, nel quale porteranno con sé il cane da compagnia. La Signora Tizia consegna al personale di volo un trasportino nel quale si trova il cane che, per dimensioni e peso, doveva essere piazzato nella stiva dell’aereo. Il contenuto del trasportino non è d’accordo sul viaggio. Scrive la Corte: “Il cane è uscito dal trasportino, si è messo a correre nelle vicinanze dell’aeromobile e non ha potuto essere recuperato“.

La Signora Tizia ricorre al tribunale di Madrid contro l’azienda di trasporto aereo e l’associazione mondiale delle compagnie di volo, chiedendo 5.000 euro di risarcimento del danno morale per la perdita dell’animale d’affezione. Il tribunale, prima di decidere, rileva un dubbio interpretativo ed interpella la Corte europea.

Da un lato, il codice civile spagnolo definisce gli animali come “esseri viventi dotati di sensibilità” ai quali si applicano le regole sulle cose, nella misura in cui quelle regole siano compatibili con la loro natura di esseri viventi o con la loro protezione. Gli animali sono cose soltanto in senso “particolare”, cioè non vanno equiparati totalmente agli oggetti. Dall’altro, il tribunale doveva applicare una convenzione internazionale del 1999 sulla responsabilità nel trasporto aereo, la quale prevedeva il risarcimento per i danni relativi o ai passeggeri oppure ai bagagli. Perciò la perdita del cane andava inquadrata nell’alternativa “cane-bagaglio” oppure “cane-passeggero“.

Osserva il tribunale di Madrid che la perdita dell’animale d’affezione, dal punto di vista del Código Civil, produce un danno psicologico non paragonabile alla perdita di quell’insieme di cose che in genere sono il bagaglio. O forse il bagaglio, secondo la convenzione internazionale, è anche l’animale d’affezione?

La Corte europea affronta il tema. L’idea del “cane-bagaglio” sembra togliere importanza all’animale di compagnia e, a prima vista, la perdita affettiva sarebbe meglio espressa dal concetto di danno al passeggero. Però la Corte scarta subito questo concetto che è letteralmente impraticabile: “un animale da compagnia non può essere assimilato a un «passeggero»“. L’animale non è una persona, non compra il biglietto né incarica il proprietario di acquistarlo, non sceglie la destinazione, il volo o il posto in aereo. Nel caso concreto, poi, il cane non aveva nessuna intenzione di fare da passeggero: era fuggito.

Resta l’altra ipotesi, cioè che gli animali domestici e da compagnia siano “bagaglio” ai sensi della convenzione internazionale.

La Corte non trova una definizione giuridica di “bagaglio” perciò considera il significato comune della parola per poi applicarla al contesto normativo. “Bagaglio” è ciò che viene portato dal viaggiatore anche se non ha forma di valigia, borsa o contenitore. Non è vietato trasportare un animale come un bagaglio, se si tiene conto delle sue esigenze di benessere. Il contesto normativo è chiaro: la convenzione dà importanza alla tutela degli interessi degli utenti del trasporto aereo internazionale e prevede la necessità di un equo risarcimento, nel quale si tiene conto degli interessi del trasportato e del trasportatore. Infine, la tutela degli animali è un obiettivo d’interesse generale dell’Unione europea.

La Corte conclude che per la convenzione internazionale “gli animali da compagnia non sono esclusi dalla nozione di «bagagli»“. “Bagaglio” è inteso in senso ampio e non solo come oggetto inanimato. Comunque, nel caso spagnolo, si trattava di bagaglio forzato e animato, vista la fuga del cane.

Il “gergo” del diritto e il “legalese” dipendono da come sono state scritte le norme, per cui l’uso giuridico di parole anche semplici o comuni può implicare significati poco ovvi o diversi dal solito.
Qualche esempio:
– l’ “affitto” del codice civile non è l’ “affitto” nel senso corrente del termine (riguarda non appartamenti e locali, bensì i complessi organizzati per produrre e scambiare beni e servizi);
“transazione” ha due sensi diversi a seconda che la parola sia usata in ambito europeo o commerciale (è un affare o accordo economico) oppure secondo il codice civile (è un contratto che evita o conclude una lite);
– la “denuncia” non è qualunque lamentela rivolta ad un’autorità pubblica (è prevista per i reati perseguibili d’ufficio, cioè per illeciti penali piuttosto gravi: lesioni personali oltre un certo grado, rapina, corruzione, omicidio e via dicendo);
“impresa”, “azienda” e “ditta” sono realtà diverse che hanno regole diverse (l’impresa può essere senza azienda e può cambiare ditta, la quale non esiste senza un’impresa);
– la “calunnia” non è né “ingiuria”“diffamazione” (le ultime due non includono la prima);
– il “compromesso” non è l’accordo che si firma prima di andare dal notaio a comprare casa (è l’accordo con cui si nomina un arbitro per decidere una lite e l’ “arbitro” certamente non è quello delle partite di calcio).