Prosegue la nuova rubrica curata dall’Avvocato Antonio Di Vito, dedicata alle sentenze più particolari e sorprendenti della giurisprudenza. Un appuntamento settimanale che accompagna il lettore in un viaggio dentro le aule di giustizia, alla scoperta di decisioni e pareri che, per contenuto o per ragionamento, escono dai percorsi più consueti del diritto.

In questi articoli, le domande e le risposte prendono le mosse da pronunce che affrontano temi insoliti per molte ragioni: perché portano in tribunale aspetti apparentemente lontani dal mondo giuridico – come gli spaghetti, il confronto tra un cane e una gallina o il celebre Gabibbo –; perché si spingono su un terreno filosofico, interrogandosi su cosa sia “giusto” prima ancora che “legittimo”; o ancora perché arrivano ad affermare, in modo paradossale, che il processo stesso possa costituire un danno.

Leggi la prima puntata: Il Gabibbo è un plagio?

Seconda puntata: Harry Potter contro Hari Puttar

Nel 2008 una nota società americana detentrice del marchio Harry Potter chiede d’urgenza all’Alta Corte di Delhi di vietare l’uscita del film indiano “Hari Puttar – Una commedia dei terrori” e di trasferire a sé il nome del sito “www.hariputtarthefilm.com”, inclusi il risarcimento dei danni e il conto dei profitti.

La Corte respinge la richiesta e nel 2009 la società abbandona l’azione. Furono giudicati decisivi l’atteggiamento della società che aveva finto d’ignorare l’imminente uscita del film indiano, il ritardo ingiustificato nell’azione, il bilanciamento degli interessi in lite e la non confondibilità tra Hari Puttar ed Harry Potter.

La non confondibilità decisa dall’Alta Corte, che per i due personaggi aveva suscitato reazioni ironiche della stampa internazionale, sarebbe rilevante anche in una causa dello stesso tipo svolta in Italia. Parliamo di confondibilità apparente ed esteriore, perché è l’ “esca” lanciata al pubblico che fa vendere i biglietti, non effettiva o di sostanza (nel 2008 The Guardian notò che la trama di Hari Puttar ricordava il film “Mamma, ho perso l’aereo” del 1990).

Come nel caso del Gabibbo contro Big Red torna una domanda essenziale che non ha contenuto strettamente giuridico: cosa rende simili o diversi due personaggi di fantasia? Servono valutazioni sulla creatività od autonomia artistica, estetica, commerciale, che dipendono dall’osservazione della realtà e non sono regolate dalla scienza del diritto.

L’Alta Corte ha escluso la somiglianza di Hari Puttar con Harry Potter dal punto di vista degli spettatori. Questo approccio sarebbe valido anche in Italia: la confusione tra beni o servizi è misurata rispetto ai consumatori.

Secondo l’Alta Corte, in sintesi, l’intenditore che va a vedere o legge Harry Potter non lo scambia per Hari Puttar e lo spettatore incolto non va a vedere Harry Potter, quindi neanche lui lo scambia per Hari Puttar.

Nelle parole dell’Alta Corte, che si esprime al singolare perché decideva un solo giudice:

“dopo un’attenta considerazione, il mio punto di vista è che anche assumendo una qualche somiglianza strutturale o fonetica nelle parole «Harry Potter» e «Hari Puttar», ciò che deve essere tenuto in mente è che i film di Harry Potter sono diretti ad incontrare le esigenze di intrattenimento di un pubblico di élite ed esclusivo – gli intenditori – un pubblico in grado di comprendere la differenza tra un film basato su un libro di Harry Potter da un lato e un film che è una commedia Punjabi dall’altro, il cui principale protagonista è Hariprasad Dhoonda”. La Corte spiega perché quest’ultimo nome è diventato Hari Puttar nel titolo: Hari è l’abbreviazione di Hariprasad, Puttar significa figlio;

“non è il caso di un bene o prodotto di consumo, che si trova su un piano completamente diverso. Necessariamente anche il metro deve differire, tenendo presente il fatto che un prodotto di consumo come un sapone o anche un prodotto farmaceutico può essere acquistato da un compratore sprovveduto o persino da un analfabeta, ma la possibilità che un pubblico incolto veda un film di Harry Potter è remota, a dir poco. Per dirla diversamente, uno spettatore incolto o semi-incolto, nel caso gli capitasse di vedere un film che ha il nome di Hari Puttar, non sarebbe mai in grado di metterlo in relazione con un film o un libro di Harry Potter. Invece, è improbabile che sia ingannata una persona istruita che ha letto attentamente o anche solo sfogliato un libro su Harry Potter. Una persona del genere va ritenuta sufficientemente accorta da capire la differenza tra un film di Harry Potter e un film intitolato Hari Puttar, perché, dal mio punto di vista, gli intenditori, gli intellettuali e perfino gli pseudo-intellettuali presumibilmente conoscono la differenza tra il giorno e la notte [letteralmente: tra il gesso e il formaggio] o ad ogni conto si deve presumere che la conoscano”.

A parte l’esistenza di altri elementi visivi di confondibilità, la motivazione dell’Alta Corte presenta un passaggio cruciale e discutibile: nel 2008 si poteva dire che i film di Harry Potter erano per soli intenditori e non destinati anche al pubblico generico, incolto, sprovveduto o “non specializzato”?

In quell’anno e per tacere dei romanzi, cinque film di Harry Potter erano stati prodotti, pubblicizzati e proiettati in molti paesi tra cui l’India, e ne sarebbe uscito un sesto. Dalla fine del 2001 il target di Harry Potter era il grosso pubblico mondiale, come dimostravano gli incassi provenienti da ovunque: non i soli fan già acquisiti. Ed anche Hari Puttar, da parte sua, aspirava alla diffusione. I soggetti chiamati in causa dalla società americana avevano illustrato, come scrisse l’Alta Corte, “i grossi investimenti nel film” e i “vari legami commerciali con ben noti marchi indiani e stranieri” per il lancio del personaggio, che era stato già presentato in un sito internet e sarebbe stato di lì a poco pubblicizzato in 134 locali McDonald in India ed attraverso fumetti in hindi, inglese e bengali.

Dunque entrambi i personaggi erano o volevano essere proposti come popolari. Però l’Alta Corte ha ristretto il pubblico e la notorietà internazionali di Harry Potter agli spettatori istruiti od accorti, a chi “se ne intende”.

Invece un giudizio realistico sulla confondibilità tra i due personaggi doveva tener conto di una platea ugualmente popolare cioè generalizzata ed ampia, incluso (anziché escluso) pure lo spettatore occasionale, superficiale o impreparato, perciò più facilmente influenzabile dalle somiglianze di facciata.

Secondo la nostra Cassazione, si ha riguardo al pubblico esperto od accorto (come ha fatto l’Alta Corte) per i beni o servizi di categoria alta cioè lussuosi, costosi, rari o sofisticati, perché si presume che nell’acquisto sia usato un certo grado di attenzione. Magari in tale categoria non rientrano i film d’intrattenimento come quelli di Harry Potter e di Hari Puttar: sono pellicole di fantasia create ed immesse sul mercato per lo svago della collettività, non opere d’avanguardia o d’essai che soltanto gli intellettuali sono capaci di digerire.

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1 commento

  • Bruna Pa.dolfi
    02/01/2026 alle 12:32

    una domanda: come contattare l'avvocato per problematiche che si stanno vivendo ? Grazie L'idea di sensibilizzare e veicolare su questioni giuridiche mi sembra profondamente giusta. In tutte le scuole dovrebbero insegnare a difendersi e a non fare errori. Grazie ancora

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