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Grandine e Assicurazione. Quattro rapidi consigli dell’Avvocato Di Vito

Avvocato Antonio Di Vito

Una polizza di quel genere, variamente denominata a seconda della compagnia assicurativa, può essere a sé stante oppure contenuta in una più ampia polizza contro i danni alla proprietà. Può anche essere presente come copertura facoltativa (cioè aggiuntiva e con supplemento di premio) nell’assicurazione obbligatoria per i danni causati dalla circolazione stradale.

Il primo consiglio è trovare e leggere il contratto di assicurazione, che non è un blocco unico ed è composto da almeno tre documenti: le condizioni di assicurazione, ossia un fascicolo di qualche decina di pagine nel quale la compagnia assicurativa definisce cosa e come verrà indennizzato con regole ed eccezioni; una nota informativa, che è un riepilogo della copertura assicurativa; la scheda contrattuale, che è il foglio firmato da assicuratore ed assicurato.

La scheda contrattuale contiene diversi rinvii a varie parti delle condizioni. Quelle parti sono di enorme importanza: permettono di sapere se la copertura c’è e riguarda i danni a cose e/o a persone con o senza un limite di valore, dovuti a grandine ma non anche ad uragani, o ad esondazioni ma non anche ad esplosioni e via dicendo. Il danno e la sua causa devono essere presenti tra quelli descritti nelle condizioni di assicurazione. E’ normale non aver mai neppure aperto quelle condizioni, per cui non si sa cosa è stato  assicurato. La lettura delle condizioni non è sempre facile, sono scritte in caratteri non giganteschi e in “legalese”. Niente d’impossibile da capire, però serve perderci un po’ di tempo – il che non sempre si fa quando si firma una polizza.

Il consiglio successivo, se si ha un’assicurazione contro gli eventi atmosferici tra cui la grandine, è di inviare il cosiddetto avviso di sinistro: l’assicuratore va informato del danno mediante uno scritto. L’avviso non occorre se l’assicuratore ha constatato direttamente il danno o ha partecipato alle attività necessarie per salvare il salvabile: il che, quando succede, è dovuto ad una telefonata fatta dall’assicurato. Le modalità dell’avviso si trovano nelle condizioni di assicurazione che di solito individuano un apposito ufficio al quale recapitare l’avviso. Scrivere un avviso non è difficile: si espongono il danno e le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato, poi si aggiunge (non essenziale per la validità dell’avviso, ma ovviamente utile) la richiesta di essere indennizzati. Va bene aggiungere pure gli estremi del contratto, comunque l’assicuratore identificherà da solo la polizza.

Le condizioni di assicurazione prevedono anche l’avviso spedito per posta elettronica. Non è una forma a sé stante di avviso bensì solo un modo di recapitare le informazioni dovute all’assicuratore. Attenzione però: se la comunicazione non avviene tra indirizzi di posta certificata e se dopo l’avviso mandato con e-mail semplice non succede nulla, sarà difficile dimostrare di aver inviato l’avviso in caso di lite con l’assicuratore. La tradizionale lettera raccomandata con avviso di ricevimento funziona sempre.

Il termine entro il quale l’avviso va presentato è di tre giorni: le condizioni spesso prevedono un termine maggiore. Però non è il caso di preoccuparsi se è scaduto il termine. Ritardare per negligenza (trascuratezza, non conoscenza delle regole e via dicendo) non esclude l’indennizzo e lo riduce solo in un caso particolare, cioè se e nella misura in cui il ritardo nell’avviso ha peggiorato la posizione dell’assicuratore.

Terzo consiglio: procurarsi e tenersi da parte le prove del danno, come da precedente articolo sulla grandinata del 21 luglio. Se le prove sono già disponibili, non è male farle avere subito all’assicuratore insieme all’avviso di sinistro e con le generalità di chi può “testimoniare” (non sono veri e propri testimoni processuali, si tratta di persone che hanno avuto diretta conoscenza del danno e che perciò possono riferire).

Ultimo consiglio: essere assicurati non permette di trascurare la cosa danneggiata, contando sull’obbligo dell’assicuratore di pagare l’indennizzo. Anche l’assicurato ha un obbligo: deve attivarsi per evitare che la situazione si aggravi, nei limiti del possibile quindi senza affrontare spese avventate o sproporzionate, che non sarebbero mai a carico dell’assicuratore. E’ il cosiddetto “obbligo di salvataggio” prescritto dal codice civile, in base al quale l’assicurato deve pensare anche all’interesse dell’assicuratore e contenere gli effetti del danno. In questi giorni è purtroppo sotto gli occhi di tutti un esempio di adempimento dell’obbligo di salvataggio: chi si è trovato con il lunotto dell’auto sfondato dalla grandine ha cercato di porre rimedio almeno temporaneo con teloni di plastica e simili – anche se l’ha fatto in modo spontaneo e pensando a sé, non perché ha una polizza per i danni da grandine.