Prosegue la nuova rubrica curata dall’Avvocato Antonio Di Vito, dedicata alle sentenze più particolari e sorprendenti della giurisprudenza. Un appuntamento che accompagna il lettore in un viaggio dentro le aule di giustizia, alla scoperta di decisioni e pareri che, per contenuto o per ragionamento, escono dai percorsi più consueti del diritto.
In questi articoli, le domande e le risposte prendono le mosse da pronunce che affrontano temi insoliti per molte ragioni: perché portano in tribunale aspetti apparentemente lontani dal mondo giuridico – come gli spaghetti, il confronto tra un cane e una gallina o il celebre Gabibbo –; perché si spingono su un terreno filosofico, interrogandosi su cosa sia “giusto” prima ancora che “legittimo”; o ancora perché arrivano ad affermare, in modo paradossale, che il processo stesso possa costituire un danno.
Leggi la prima puntata: Il Gabibbo è un plagio?
Seconda puntata: Harry Potter contro Hari Puttar
Terza puntata: Offrire carne macellata illegalmente a un carabiniere per “chiudere un occhio” è reato?
Quarta Puntata: Telefonate anonime con battuta offensiva ispirata da un film: la società cinematografica paga i danni?
La moneta appartiene al popolo?
Nel 2004 il Signor X fa causa alla Banca d’Italia, sostenendo di essere danneggiato da una forma di espropriazione dei frutti del denaro.
In giudizio il Signor X espone i motivi storici ed economici per cui la proprietà della moneta, messa in circolazione dalla Banca centrale europea per mezzo della Banca d’Italia, è della collettività dei cittadini. Non esiste il debito pubblico, bensì il credito pubblico: la collettività è stata trasformata da proprietaria a debitrice del proprio denaro. Invece i proventi che nascono dalla circolazione della moneta spettano al popolo sovrano, unico “signore” del denaro. La sottrazione di quei proventi deve essere risarcita.
Il Signor X vince il primo grado di giudizio: la Banca d’Italia è beneficiaria del cosiddetto “signoraggio monetario”, ossia proprio del reddito da circolazione del denaro. Fatti i dovuti calcoli ed interpellato un consulente, il giudice condanna la Banca d’Italia a pagare € 87 al Signor X per il risarcimento del danno da sottrazione del reddito in esame nel periodo tra il 1996 ed il 2003. Non è molto: però il Signor X è un singolo cittadino cui spetta una frazione di quel reddito, mica tutto quanto.
La sentenza era inappellabile e solo ricorribile in Cassazione, trattandosi di giudizio di equità perché il valore della controversia, per scelta del Signor X, non superava € 1.100.
La Banca d’Italia procede in Cassazione che nel 2006 annulla la sentenza: è viziata da difetto assoluto di giurisdizione, cioè il giudice ha superato i limiti del potere giudiziario.
L’accoglimento della richiesta di danni del Signor X richiederebbe una modificazione del sistema monetario vigente in Europa che dichiari la proprietà popolare della moneta. Il Signor X non ha diritto a tale modificazione, né può farla il giudice. La richiesta del Signor X è qualificata dalla Cassazione come “metagiuridica”: va al di là delle regole, non ha natura legale, non si identifica in un diritto riconosciuto dall’ordinamento. Ed esorbita dalle attribuzioni del giudice la sentenza che ha accantonato il sistema monetario in vigore per accogliere quello descritto dal Signor X, interferendo con il potere legislativo ed amministrativo. Neppure l’equità permette di ignorare il principio, accolto dalla Costituzione e da ogni democrazia moderna, di separazione tra i poteri in cui si esprime la sovranità del popolo. Il giudice non fa le leggi, il Parlamento non fa le sentenze e quello che fanno giudice e Parlamento non può farlo la pubblica amministrazione.
In particolare la Corte:
– rileva “il carattere affatto metagiuridico della pretesa azionata, che dovrebbe condurre ad un totale ribaltamento della prospettiva vigente (il debito pubblico si trasformerebbe in credito pubblico), quale oggi discende dal sistema monetario delle banche centrali europee”;
– decide che, come il Signor X non poteva far causa, così il giudice non poteva deciderla: “al giudice non compete sindacare il modo in cui lo Stato esplica le proprie funzioni sovrane, tra le quali sono indiscutibilmente comprese quelle di politica monetaria, di adesione a trattati internazionali e di partecipazione ad organismi sopranazionali: funzioni in rapporto alle quali non è dato configurare una situazione di interesse protetto a che gli atti in cui esse si manifestano assumano o non assumano un determinato contenuto”.
La causa del Signor X sul “signoraggio monetario” si colloca nella stessa scia di quelle liti sui diritti “immaginari” dei quali si è scritto in un altro articolo. Qui il diritto “immaginario” del Signor X è creato grazie ad elementi storico-economici. Le vicende della storia e le tesi economiche possono influenzare le leggi in vario modo, ma da sole sono insufficienti a creare diritti per i quali far causa.
Un altro esempio di valori metagiuridici introdotti in un processo viene dalla fine degli anni ’70: un pretore di Roma dubita della conformità alla Costituzione della legge sui manicomi del 1904.
Il pretore interpella la Corte Costituzionale con apposita ordinanza di rimessione degli atti e spiega i motivi del dubbio: la legge è “ispirata, anziché alla tutela della salute del malato, ad un criterio di difesa sociale che si tradurrebbe in concreto nella affermazione della totale egemonia dei principi ideologici della classe dominante”.
Nel 1977 la Corte ritiene infondato il dubbio: “le affermazioni contenute nella ordinanza sono sostanzialmente di carattere metagiuridico”. La valutazione del pretore ha contenuto socio-politico per cui la Corte non può inquadrarla in senso giuridico. D’altronde, aggiunge la Corte, è certo auspicabile un ammodernamento della legge del 1904 però “non si può assolutamente convenire con una ricostruzione della normativa ancora oggi in vigore tale da far pensare addirittura che, nel nostro paese, ricoveri doverosamente disposti a tutela della salute dei singoli malati e della pubblica incolumità possano essere considerati come misure coattive adottate a servizio «dei principi ideologici della classe dominante»”.
