MONTEPRANDONE – Il Sindaco Loggi ha firmato l’ordinanza di Emergenza Sanitaria per il contagio COVID-19. Misure urgenti aggiuntive di contenimento della diffusione. In particolare l’ordinanza dispone l’obbligo di utilizzo del dispositivo di protezione delle vie respiratorie all’aperto: sospensione di tutte le attività motorie e/o sportive (al chiuso ed all’aperto) svolte dalle Società Sportive di Monteprandone per i bambini di età inferiore ai 12 anni.

Il Sindaco Loggi in particolare nell’ordinanza scrive: “Dal 12 dicembre 2021 fino al 9 gennaio 2022:
1) l’obbligo del dispositivo di protezione delle vie respiratorie all’aperto, nella fascia oraria compresa tra le ore 08:00 e le ore 24:00 di tutti i giorni, nei seguenti luoghi: Centro Storico di Monteprandone, Piazza dell’Unità, Viale De Gasperi, Via dei Tigli, Via B. Croce, Via 2 Giugno. Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie i bambini di età inferiore ai 6 anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina ed i soggetti che stanno svolgendo attività motoria e/o sportiva, purché mantengano la prevista distanza interpersonale con le altre persone;
2) l’obbligo di mascherina, oltre ai luoghi indicati al punto 1), viene esteso a tutte le aree mercatali ed in ogni altro luogo di affluenza o aggregazione collettiva all’aperto
deputato a manifestazioni, concerti, riunioni;”

Il Sindaco inoltre ordina “dal 13 dicembre 2021 fino al 9 gennaio 2022, la sospensione di tutte le attività motorie e/o sportive (al chiuso ed all’aperto) svolte dalle Società Sportive di Monteprandone per i bambini di età inferiore ai 12 anni”.

Entra a far parte della Community de L'Ancora (clicca qui) attraverso la quale potrai ricevere le notizie più importanti ed essere aggiornati, in tempo reale, sui prossimi appuntamenti che ti aspettano in Diocesi.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *