Pene più severe per chi commette omicidi stradali guidando in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe. Lo prevede il nuovo reato di omicidio stradale, approvato ieri dal Senato, che viene graduato su tre varianti. Se resta inalterata la pena per chi causa la morte violando il codice della strada (da 2 a 7 anni di carcere), d’ora in avanti “chiunque, ponendosi consapevolmente alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope cagiona la morte di una persona” rischia una reclusione più lunga. Da 5 a 10 anni per l’omicida il cui tasso alcolemico abbia superato gli 0,8 g/l oppure che abbia causato l’incidente per eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio. Sarà invece da 8 a 12 anni la reclusione per chi causi un omicidio nel caso più grave, cioè mettendosi alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o sotto l’effetto di droghe. Nel caso di morte di più persone, si rischia di veder triplicata la pena fino a un massimo di 18 anni di reclusione. Inasprimento delle pene anche nel caso di lesioni stradali procurate da un guidatore ubriaco o drogato: reclusione da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime, pena quasi dimezzata se il tasso alcolemico non supera gli 0,8 g/l o se l’incidente è causato da manovre pericolose. L’ipotesi più grave di omicidio stradale e di lesioni si applicano a camionisti e autisti di autobus a cui sia stato riscontrato un tasso alcolemico superiore agli 0,8 g/l.

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