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Cossignano, Combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali provenienti da attività agricola

Cossignano (1)
COSSIGNANO – Pubblichiamo l’ordinanza del Sindaco per la combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali.
“Il Sindaco Con ordinanza n. 30 del 7 ottobre 2014, in ottemperanza all’articolo 256 bis, comma 6-bis del decreto legislativo 152/2006 il quale stabilisce che il “materiale agricolo forestale derivante da sfalci, potature ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse…., è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio…” ha disciplinato le operazioni di combustione sul luogo di produzione di residui vegetali provenienti da attività agricola, come di seguito indicato:
  1. la combustione deve essere effettuata sul luogo di produzione o, comunque, entro un raggio di 100 metri nel fondo agricolo, dalle ore 6:00 alle ore 16:30 e nel periodo considerato non a rischio incendio boschivo come stabilito dalla Regione Marche (attualmente il periodo a rischio di incendio boschivo inizia il 1° luglio e si conclude il 15 settembre);
  2. durante tutte le fasi dell’attività e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
  3. la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e comunque non superiore a tre metri steri per ettaro al giorno (lo stero è l’unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno), avendo cura di isolare l’intera zona di combustione tramite una fascia circostante libera da residui vegetali di almeno cinque metri e di limitare l’altezza ed il fronte dell’abbruciamento;
  4. fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia, nonché delle distanze in essa previste, la combustione deve avvenire ad una distanza non inferiore a metri 50 da edifici, strade, piantagioni e siepi, a metri 100 da zone boscate, e non deve comunque arrecare disturbo e/o disagio conseguente a dispersione di fumo o ricaduta di fuliggine;
  5. il fumo generato dalla combustione non deve comunque invadere la sede viaria delle strade pubbliche, gli spazi pubblici e gli edifici di terzi;
  6. il materiale da sottoporre a combustione deve essere convenientemente essiccato in modo da evitare l’eccessiva produzione di fumo;
  7. l’operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di forte vento; qualora nel corso della combustione sopravvengano vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme o situazioni di pericolo, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
  8. le operazioni di abbruciamento dei residui vegetali e di spegnimento delle braci devono comunque concludersi prima del termine orario stabilito al punto 1.;
  9. durante tutte le fasi della combustione dei residui vegetali dovranno essere adottate sul posto idonee misure e/o attrezzature per il tempestivo spegnimento in caso di emergenza;
  10. è assolutamente vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali;
  11. le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente ordinanza sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti;
  12. sono fatte salve eventuali deroghe in occasione di manifestazioni di carattere locale, previa espressa richiesta all’Amministrazione comunale.
La combustione sul luogo di produzione di residui vegetali provenienti da agricoltura è sottoposta a preventiva comunicazione scritta al Comune da presentare almeno 24 ore prima di dare inizio alle operazioni. La modulistica è reperibile presso l’ufficio di polizia locale e scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Cossignano all’indirizzowww.comune.cossignano.ap.it (vedasi modello allegato).

Resta fermo il divieto di combustione all’interno dei centri abitati ai sensi del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana.

Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Marche (dal 1° luglio al 15 settembre) la combustione di residui vegetali agricoli e forestali, è sempre vietata.