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Ma non è poco ciò che resta della Legge 40

fecondazioneDi Emanuela Vinai

Dieci anni di Legge 40, trascorsi come un lungo interminabile assedio. La normativa che disciplina la procreazione medicalmente assistita, varata il 19 febbraio del 2004 grazie a un’inedita maggioranza trasversale, concretizzava la regolamentazione di un ambito in cui, fino ad allora, regnava il cosiddetto “far west procreatico”. Già un anno dopo venne sottoposta a consultazione popolare tramite un referendum abrogativo, promosso dai Radicali, che mirava a smantellarne quattro punti cardine: consentire la ricerca sugli embrioni, consentire l’accesso anche alle coppie fertili ma portatrici di malattie genetiche, limitare i diritti dei soggetti coinvolti e in particolare del concepito, consentire la fecondazione eterologa.

L’astensione del mondo cattolico. Il mondo cattolico reagì compatto e promosse un comitato per l’astensione che sostenuto dallo slogan “La vita non può essere messa ai voti”, si fece promotore e portavoce di un vasto e capillare movimento di sensibilizzazione popolare. Come andò, è fatto noto. Al termine di una lunga battaglia mediatica, al voto del 12 e 13 maggio 2005 il quorum non venne raggiunto, con un picco di astensionismo che toccò quasi il 75% degli aventi diritto. Da quel momento l’offensiva si spostò sul piano giuridico e iniziò uno stillicidio di ricorsi e sentenze che hanno portato la legge ad essere “sotto accusa” di fronte a Tribunali ordinari, Corte costituzionale, Corte europea dei diritti dell’uomo.

Resiste il no alla fecondazione eterologa. I provvedimenti non sono stati tutti indolori, ma l’impianto complessivo della legge è finora stato mantenuto, da ultimo con il permanere del divieto di fecondazione eterologa. In sintesi. Il ricorso alla Pma è consentito solo “qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità”. Possono ricorrere alla Pma le coppie formate da persone maggiorenni di sesso diverso, sposate o conviventi, in età potenzialmente fertile ed entrambe viventi. Sono vietate la clonazione umana e la fecondazione eterologa, cioè con ovocita o gameti da donatore esterno alla coppia, mantenendo il diritto del bambino all’identità genetica e genitoriale. Sono vietate la manipolazione, la sperimentazione sugli embrioni e la clonazione umana.

La deroga alla produzione di embrioni. La sentenza della Corte Costituzionale 151/2009 ha effettuato una “deroga” al divieto di crioconservazione. Dichiarando incostituzionale una parte del comma 2 dell’articolo 14, ha abrogato il limite della produzione di tre embrioni da trasferire con un unico impianto. Ma questo non ha cambiato la “ratio” complessiva della legge, perché il testo tuttora in vigore prevede che gli embrioni da formare siano sempre e solamente quelli in numero “strettamente necessario” alla procreazione. Permanendo comunque il divieto di distruzione degli embrioni sovrannumerari, questa modifica legislativa ha dato l’abbrivio alla produzione e al conseguente congelamento di un numero sempre più elevato di embrioni che, a migliaia, giacciono congelati a tempo indeterminato. Nel 2010 invece la Corte respinse con Ordinanza le eccezioni di costituzionalità sollevate senza stabilire alcun diritto alla “diagnosi preimpianto”, anzi: le norme continuano a prevedere il divieto di selezione embrionale.

I ricorsi non si fermano. Solo un mese fa il Tribunale di Roma, con ordinanza del 14 gennaio 2014, ha sollevato il dubbio di costituzionalità sul fatto che l’accesso alle tecniche di Pma sia limitato alle sole coppie infertili. E l’8 aprile i giudici della Corte Costituzionale si dovranno pronunciare sul divieto di fecondazione eterologa e sull’utilizzo degli embrioni per la ricerca scientifica. Se dovessero cadere gli ultimi “paletti” normativi, l’unica legge che resterà in vigore sarà solo quella di mercato.